Nel 2013 la Spagna aveva proposto ricorso davanti alla CGUE per ottenere l’annullamento dei regolamenti UE n. 1257/2012 del Parlamento europeo e n. 1620/2012 del Consiglio d’Europa relativi al c.d. brevetto unitario europeo (ne avevamo parlato incidentalmente qui ). Nelle sue conclusioni , pubblicate oggi (18.11.2014, ndr), l’Avvocato Generale Bot contesta ogni motivazione addotta dalla Spagna a sostegno di entrambi i ricorsi proposti, e ne propone il rigetto alla Corte.

A fondamento dei propri ricorsi, la Spagna aveva dedotto che il regolamento n. 1257/2012, in materia di brevetto europeo a effetto unitario, comportasse una lesione delle competenze dell’Unione, in quanto conferente a un terzo il potere di determinare unilateralmente l’applicazione del regolamento stesso, e che la sua applicazione dipendesse direttamente dall’entrata in vigore dell’accordo sul tribunale unificato, il quale poteva nascere, però, solo dalla volontà degli Stati membri.

Quanto al ricorso contro il secondo regolamento (il n. 1620/2012), in tema di regime di traduzione, la Spagna aveva sostenuto che l’ammissibilità ai fini dell’ottenimento della tutela brevettuale unitaria delle sole tre lingue ufficiali dell’UE (inglese, francese e tedesco) configurasse discriminazione di fatto e comportasse un sensibile aumento dei costi di traduzione per gli Stati membri aventi lingue differenti.

L’’Avvocato Generale Bot, nel proporre il rigetto del primo ricorso, ha sostenuto che le disposizioni del regolamento, lungi dall’approvare un accordo internazionale, sono unicamente volte ad attuare una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria. Tale cooperazione rafforzata sarebbe espressione del più ampio principio di leale cooperazione tra gli Stati membri. In tal senso, la ratifica dell’accordo sul tribunale unificato, essendo necessaria alla concreta realizzazione della cooperazione rafforzata, risulterebbe doverosa per ogni Stato membro; qualora, infatti, uno Stato si astenesse dal ratificare tale accordo, verrebbe compromessa la realizzazione degli obiettivi di armonizzazione ed uniformazione propri dell’Unione.

Per quanto riguarda, invece, il secondo regolamento, in tema di regime linguistico, l’Avvocato Generale ha sostenuto che quest’ultimo non generi alcuna forma di discriminazione, dal momento che all’interno dell’Unione non esiste un principio generale di uguaglianza fra le lingue degli Stati membri. Anzi, il riconoscimento, ai fini della tutela brevettuale unitaria europea, delle sole tre lingue ufficiali sarebbe apprezzabile: da un lato, poiché tale scelta comporterebbe – contrariamente a quanto asserito dalla Spagna in sede di ricorso –  una notevole riduzione dei costi di traduzione e offrirebbe stabilità agli operatori economici del settore, già avvezzi nella prassi all’impiego di una di queste tre lingue (data la loro ricorrenza nel contesto tecnico-scientifico), dall’altro, perché un numero limitato di traduzioni linguistiche possibili darebbe adito a minori divergenze tra le stesse, generando, di conseguenza, una maggiore certezza nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto. A tal riguardo, l’Avvocatura Generale ricorda, da ultimo, come sia stato previsto anche un rimborso per i costi di traduzione (entro un determinato massimale) sostenuti dai soggetti che non abbiano presentato domanda di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali.

Va detto che – come è noto – le conclusioni stilate dell’Avvocatura Generale non sono di per sé vincolanti ai fini della decisione della CGUE, ma in circa l’80% dei casi quest’ultima le conferma. Pertanto, non rimane che attendere l’epilogo definitivo di tali ricorsi, pur sapendo che il loro destino è con molta probabilità segnato.