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Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
D.L. n. 66 del 24 aprile 2014
14 luglio 2014
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INDICE
Premessa 3
1. Bonus IRPEF lavoratori dipendenti ed assimilati 3
2. Riduzione delle aliquote IRAP 4
3. Razionalizzazione dei termini di versamento dell‘imposta sostitutiva su rivalutazione
dei beni di impresa 5
4. Termini di versamento TASI per il 2014 6
5. Obbligo di utilizzo dei servizi telematici per i versamenti 6
6. IMU – definizione dei terreni agricoli montani 7
7. Fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 7
8. Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni 7
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Di seguito si riepilogano alcune delle principali disposizioni introdotte con il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (cd. “Decreto Renzi” o “Decreto IRPEF Spending Review”, nel prosieguo il “Decreto”), recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, e convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89.
Premessa
1. Bonus IRPEF lavoratori dipendenti ed assimilati
Il Bonus spetta ai soggetti che:
- sono titolari dei seguenti redditi:
• redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni, inclusi i redditi percepiti da soggetti in cassa integrazione, ovvero indennità di disoccupazione o mobilità),
• compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
• indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
• borse di studio e assegni di formazione professionale;
• compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi contratti di lavoro “a progetto”;
• remunerazioni dei sacerdoti;
• prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
• compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
- maturano un’IRPEF lorda superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato;
- hanno un reddito complessivo IRPEF per l’anno d’imposta 2014 non superiore ad euro 26.000.
Il bonus è pari ad euro 640 se il reddito del lavoratore non supera 24.000 euro e decresce, fino ad azzerarsi, se il reddito è compreso tra 24.000 e 26.000 euro. Il bonus è riconosciuto:
- da parte dei sostituti d’imposta, ovvero, in assenza di sostituto, mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al
1.1 Ambito soggettivo
1.2 Ambito oggettivo
Con l’obiettivo di favorire i consumi e la crescita economica, l’articolo 1 del Decreto ha disposto la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati, mediante il riconoscimento di un credito (cd. bonus), per il periodo di imposta 2014, destinato a soggetti con reddito complessivo non superiore ad euro 26.000.
Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 e la Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
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2. Riduzione delle aliquote IRAP
L’articolo 2 del Decreto dispone una generalizzata riduzione delle aliquote IRAP a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (2014 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), ad eccezione della sola aliquota di competenza delle Amministrazioni Pubbliche, per la quale è stata confermata la misura già attualmente in vigore.
La tabella che segue riporta le nuove aliquote in comparazione con quelle in vigore sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013:
Tipologia di soggetto
Aliquota IRAP
Fino al 2013
Dal 2014
Altri soggetti (Aliquota ordinaria)
3,9%
3,5%
Banche e altri enti e società finanziari
4,65%
4,2%
Imprese di assicurazione
5,9%
5,3%
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)
4,2%
3,8%
Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi
1,9%
1,7%
Amministrazioni Pubbliche
8,5%
8,5%
periodo di imposta 2014 per l’utilizzo in compensazione ovvero per il rimborso;
- per l’anno 2014, da suddividere tra le retribuzioni che residuano a partire da quella relativa al mese di maggio (è stato poi preannunciato un intervento normativo strutturale atteso con la Legge di Stabilità per l’anno 2015).
- con modalità automatica, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza necessità di richiesta da parte dei lavoratori;
- previa verifica da parte del sostituto delle condizioni richieste per usufruire dell’agevolazione, nonché dei dati comunicati dal lavoratore;
- in caso di superamento del limite di euro 26.000, il bonus già erogato deve essere recuperato a valere sulle retribuzioni o sugli emolumenti successivi.
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3. Razionalizzazione dei termini di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni di impresa
Alle nuove aliquote si applicano poi le variazioni (+/- 0,92%) eventualmente deliberate dalle Regioni in applicazione dei poteri loro spettanti; a titolo esemplificativo, se in una Regione era stata deliberata l’aliquota del 4,82% (3,9% + 0,92%) dal 2014 essa sarà pari al 4,42% (3,5% + 0,92%).
Gli acconti per il periodo di imposta 2014 sono determinati tenendo conto:
- delle vecchie aliquote laddove si adotti il metodo storico,
- delle nuove aliquote laddove si adotti il metodo previsionale. In tale ultimo caso la base di commisurazione è determinata con riferimento alle seguenti aliquote transitorie:
Tipologia di soggetto
Aliquota per acconto previsionale 2014
Altri soggetti (Aliquota ordinaria)
3,75%
Banche e altri enti e società finanziarie
4,5%
Imprese di assicurazione
5,7%
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)
4%
Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e i loro consorzi
1,8%
Il saldo 2014 dovrà, invece, essere determinato applicando le aliquote “a regime” di cui sopra.
Con l’articolo 4, comma 11 del Decreto, come modificato in sede di conversione, è stato previsto che il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni di impresa (art. 1, comma 143 della Legge n. 147/2013) e per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (art. 1, comma 142 della Legge n. 147/2013), venga effettuato in tre rate di pari importo, senza interessi, aventi le seguenti scadenze:
- la prima rata entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta (16 giugno 2014, per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
- la seconda rata entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d’imposta (16 settembre 2014, per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
- la terza rata entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d’imposta (16 dicembre 2014, per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
La Legge di Stabilità 2014, che aveva introdotto la rivalutazione, aveva originariamente previsto che il versamento fosse effettuato in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, da versare in corrispondenza con il termine per il versamento delle imposte dovute, rispettivamente, in base ai Modelli UNICO 2014 UNICO 2015 ed UNICO 2016.
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4. Termini di versamento TASI per il 2014
Con l’art. 4, comma 12-quater, del Decreto, come introdotto in sede di conversione, sono stati ridefiniti i termini di versamento della TASI per il 2014, stabilendo le seguenti scadenze:
- 16 giugno 2014, in acconto, nei Comuni che abbiano inviato e pubblicato sul portale del federalismo fiscale le delibere relative ad aliquote e detrazioni, rispettivamente entro il 23 e il 31 maggio uu.ss.;
- 16 ottobre 2014, in acconto, nei Comuni (diversi dai precedenti) che invieranno e pubblicheranno le delibere rispettivamente entro il 10 e il 18 settembre pp.vv.;
- 16 dicembre 2014, in un’unica soluzione (ovvero a saldo per chi ha versato l’acconto in una delle due scadenze di cui sopra), nei Comuni che non rispetteranno i termini indicati, applicando, in tale ultima ipotesi, l’aliquota di base dell’1 per mille, e comunque entro il limite massimo stabilito dalla Legge di Stabilità 2014.
5. Obbligo di utilizzo dei servizi telematici per i versamenti
Con l’articolo 11, comma 2, del Decreto, è stato previsto che i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti, sia da soggetti IVA che non, a far data dal 1° ottobre 2014 dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente:
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso di compensazioni con crediti a totale copertura dell’importo dovuto (cd. modello F24 con saldo “a zero”). Tali servizi consistono in:
1
) “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pin-code” di abilitazione e dotati di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso le Poste, sul quale addebitare le somme dovute;
2) “F24 web”, che consente di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
3
) “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni abilitati ad Entratel (quali i dottori commercialisti), per l’esecuzione di versamenti on line delle somme dovute dai clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate di cui sopra, nonché quelli forniti dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (sistemi di home/remote banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste) qualora siano effettuate compensazioni con crediti non a totale copertura dell’importo dovuto (cd. modello F24 con saldo “da versare”);
- i servizi telematici di cui sopra messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nonché quelli forniti dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modelli F24 di importo superiore ad euro 1.000.
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6. IMU – definizione dei terreni agricoli montani
L’articolo 22, comma 2, del Decreto ridefinisce le modalità di individuazione dei i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina, ai fini dell’esenzione da IMU di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Tale individuazione verrà formulata con apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare, in funzione dell’altitudine, e differenziata a seconda che i terreni siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti.
L’individuazione dei predetti Comuni opera con effetto dall’IMU dovuta per il 2014.
7. Fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
L’articolo 25 del Decreto, nell’ambito del programma di digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, ha:
- anticipato al 31 marzo 2015 (in luogo della precedente data del 6 giugno 2015) il termine di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della generalità delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- anticipato al 31 marzo 2015 (in luogo della precedente data del 6 giugno 2015) il termine di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della generalità delle Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, CCIAA, ASL)
- confermato il termine previgente del 6 giugno 2014 per l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei Ministeri, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza.
8. Compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni
Ad opera degli articoli 39 e 40 del Decreto è stato, rispettivamente:
- eliminato il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) entro il quale devono maturare i crediti vantati nei confronti dello Stato, delle Regioni o degli Enti, che possono essere utilizzati in compensazione di somme dovute in relazione ad istituti deflativi del contenzioso da parte di imprese o lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN. Pertanto, tutti i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche se maturati successivamente al 31 dicembre 2012, possono beneficiare della compensazione in parola. Viene altresì ampliata la platea di crediti utilizzabili in compensazione;
- differito dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificati i ruoli per poter usufruire delle compensazioni con crediti certificati maturati da fornitori nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, per somministrazioni, forniture ed appalti. Viene altresì ampliata la platea di crediti utilizzabili in compensazione.
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